Considerazioni Alleanza per l’Infanzia sulla proposta di legge delega testo unificato AC 687

11 luglio 2020

Considerazioni generali

Cruciali, per la significatività della misura e il fatto che sia davvero percepito come universale, saranno le risposte fornite a quanto ammonterà la componente uguale per tutti, così come sarà modulato l’importo progressivo. Se la componente uguale per tutti risultasse troppo bassa, oltre a diventare uno spreco inutile di denaro, è difficile che l’assegno venga percepito come universale e produca un impatto trasformativo sulle famiglie e sulle loro scelte. Non basta, quindi, che sia uno strumento che migliori l’efficienza rispetto alle attuali misure, ma deve avere anche una riconoscibile e misurabile efficacia.

Occorre che il nuovo strumento non faccia rimpiangere il sostegno fornito da quelli attualmente vigenti, per cui va inserita esplicitamente una specifica clausola transitoria di salvaguardia, che indichi come nessuno degli attuali beneficiari delle varie misure possa trovarsi in una situazione meno vantaggiosa rispetto a quella assicurata dalla legislazione vigente.

IPOTESI EMENDATIVA: Aggiungere all’art. 2 c.1 la lettera i) la previsione già contenuta nel testo originario del Ddl all’art. 2 c.1 lett o): “adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

Occorre anche mantenere le misure che tutelano i nuclei familiari in cui non è presente un figlio e che ad oggi sono beneficiari dell’assegno al nucleo familiare.

Infine, l’assegno universale, e quindi anche i fondi ad esso allocati, vanno in ogni caso intesi come una parte molto importante, ma parziale, delle misure rivolte a sostenere la crescita e lo sviluppo delle persone di minore età. Un’altra parte, altrettanto importante, è costituita dai servizi educativi, sul cui rafforzamento e ampliamento   è altrettanto necessario intervenire. 

Osservazioni specifiche

Art. 1

Art. 1 lettera b): “l’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare”

Il riferimento all’ISEE “o sue componenti” potrebbe presentare alcune criticità. L’ISEE infatti tende a sopravvalutare il peso del patrimonio, ad esempio la ricchezza immobiliare, che a volte è del tutto illiquidabile. Per la determinazione dell’assegno sarebbe meglio considerare solo il reddito familiare, possibilmente quello corrente, come avviene attualmente per ‘assegno al nucleo familiare. E’ noto, infatti, che l’ISEE, a meno di situazioni particolari, computa i redditi contenuti relativi a due anni prima, che possono avere scarsa corrispondenza con il reddito disponibile al momento dell’erogazione dell’assegno. Nel caso di una coppia di formazione recente, può persino riferirsi ad un periodo in cui i due non erano ancora una famiglia. Il riferimento all’ ISEE potrebbe essere mantenuto come soglia cautelativa al di sotto della quale accedere all’importo maggiorato rispetto a quello base,per evitare di favorire quanti presentano dichiarazioni mendaci.  

IPOTESI EMENDATIVA: “l’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti o il reddito familiare equivalente, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare

Art. 1 comma d):“l’assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019”

Ottimo e dovuto/equo che anche i beneficiari di reddito di cittadinanza possano ricevere l’assegno. Non si capisce tuttavia la specificazione: “Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;” A parte che al momento attuale la scala di equivalenza RdC è sfavorevole ai figli minori, non si vede perché, mentre per le  altre famiglie l’assegno si aggiunge al reddito familiare complessivo, nel caso dei più poveri, e per questo beneficiari di RdC (che sostituisce reddito assente per soddisfare bisogni essenziali e non ha obiettivi di sostegno alla genitorialità), invece l’assegno dovrebbe venire decurtato in base alla  quota parte per i figli in esso. Appare un atteggiamento punitivo e creatore di iniquità. Si tratta di una previsione che mal si concilia con il riconoscimento di un sostegno specifico ai minori di carattere universale e che non trova analoga corrispondenza in quanto previsto nel caso siano presenti figli con disabilità, generando, quindi, una penalizzazione mirata per i beneficiari di assegno unico in condizione di povertà.

IPOTESI EMENDATIVA: Abrogare il secondo periodo della lettera d) articolo 1, da “Nella determinazione…” a “del 2019”.

Art 1 lettera g): “l’assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro”

Sarebbe consigliabile lasciare ai genitori la scelta se ricevere l’assegno come credito di imposta (in caso di capienza totale) o di assegno mensile. Tra l’altro, può succedere che un genitore sia fiscalmente capiente e l’altro no. Inoltre, che cosa succede nel caso uno solo dei genitori sia titolare di reddito? 

IPOTESI EMENDATIVA: “l’assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. I genitori hanno la facoltà di indicare esplicitamente per quale delle due soluzioni optano”

Art 1 lettera h): “è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni di tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno di cui al comma 1”

Sarebbe auspicabile evitare un ennesimo organismo di monitoraggio e valutazione della misura, in luogo di rimandare tale importante attività ai già costituiti Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Osservatorio Nazionale per la Famiglia. 

IPOTESI EMENDATIVA: Modificare lettera h) art. 1: “È attribuito all’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e all’Osservatorio Nazionale per la Famiglia, in sede congiunta, il monitoraggio dell’attuazione e la verifica dell’impatto dell’assegno di cui al comma 1”. 

Art. 2

Art. 2 lettera b): “riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale”.

La previsione sul sostegno ai figli maggiorenni (fino al compimento del 21 anno di età) occupati, ma con redditi bassi, o disoccupati o inseriti in percorsi di politiche attive rischia di creare uno strumento ibrido poco efficace nell’obiettivo di dare risposte adeguate a problematiche differenti e complesse. 

Più opportuno sarebbe limitare con precisione il riconoscimento dell’assegno unico universale ai figli fino ad una età determinata ed un determinato reddito, fiscalmente a carico dei genitori fino al compimento del ventunesimo anno di età, invitando i ministeri competenti arafforzare le politiche per il diritto allo studio, la formazione continua e l’attivazione lavorativa.

Art. 2 lettera e): “Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 3) vivere con i figli a carico in Italia; 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale

Il requisito 2 (“essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”) include anche gli incapienti, ovvero coloro che non hanno redditi da dichiarare o redditi così bassi da non essere tassabili? 

Il requisito 4 (“essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”) non è in contrasto con il requisito 1 che parla di possesso “del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca durata almeno annuale”?

Si consiglia di riformulare meglio il testo per evitare fraintendimenti o discrepanze. In ogni caso il requisito di una residenza almeno biennale appare eccessivo.

Art. 3

Art 3 comma 1 lettera b: “dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: 1) detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.” 

Art 3, comma 2: “All’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”

Siamo consci che nel caso in cui venga messa in campo una riforma fiscale -in particolare dell’Irpef- il nuovo strumento non possa prescinderne, sia per le risorse economiche che la riforma potrebbe liberare e che potrebbero essere destinate per il sostegno ai figli, sia per determinare una quantificazione complessivamente più accurata dei benefici per le famiglie destinatarie. Riteniamo tuttavia che l’introduzione dell’assegno unico universale andrebbe attuata anche in assenza di una completa riforma fiscale. 

Da questo punto di vista, sarebbe più opportuno stabilire da subito che occorre un provvedimento legislativo che stanzi risorse aggiuntive a quelle reperibili con l’assorbimento delle misure esistenti ed a quelle attualmente disponibili nel Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, effettivamente in grado di creare uno strumento di welfare pienamente universale, e, quindi, ottenibile anche dai lavoratori incapienti o autonomi, riconoscendo la necessità di sostenere i bambini e adolescenti in quanto tali nei loro bisogni di crescita e sviluppo, senza subire penalizzazioni dettate dalla condizione occupazionali dei genitori. Altrimenti questo dlgs nasce morto, perché l’assorbimento non basterà a finanziare un assegno universale. Si può dire che si impegna il governo a stanziare le risorse aggiuntive necessarie una volta definito l’importo base e i criteri per il suo aumento in base al reddito e ad altre dimensioni.

Per quanto concerne il finanziamento, il tema più rilevante è posto dalla natura delle risorse che lo andrebbero a comporre, ovvero, parte a carico della fiscalità generale e parte a carico di contribuzione che al memento grava solo sul lavoro dipendente. Bisognerà quindi prevedere degli interventi volti ad armonizzare queste fonti di finanziamento.